ART. 1 – DENOMINAZIONE
È costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, nonché alle previsioni di cui al D. Lgs. 117/2017, l’Associazione denominata “Associazione Digital MasterMinds Ente del Terzo Settore”, siglabile come “Associazione Digital MasterMinds E.T.S.”.
L’Ente si iscriverà al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, non appena verrà istituito, nei tempi e nei modi stabiliti dalla normativa di riferimento, e poiché la qualificazione giuridica di Ente del Terzo Settore discende, tra l’altro, dall’iscrizione nel citato Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (art. 4, c. 1, D. Lgs. 117/2017), la denominazione “Ente del Terzo Settore” e l’acronimo “E.T.S.”, anche se previsti nella denominazione sociale, non saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico finché tale Registro Unico Nazionale del Terzo Settore non verrà istituito.
ART. 2 – SEDE
L’Ente ha sede in Milano (MI), via Agostino De Pretis n. 100 – 20142.
ART. 3 – FINALITÀ
L’Ente non ha finalità di lucro ed è aconfessionale, apartitico e ispirato a criteri non discriminatori, di uguaglianza e di democraticità interna.
L’Ente esercita in via esclusiva o principale un’attività di interesse generale ai sensi dell’articolo 5, c. 1, D. Lgs. 117/2017, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con il fine ultimo di favorire la diffusione e la pratica di attività culturali di interesse sociale, con particolare riferimento al mondo del “digitale” e di tutti i suoi operatori.
ART. 4 – ATTIVITÀ
Per la realizzazione, diretta e indiretta, delle finalità di cui sopra, l’Ente si propone:
- La promozione culturale, artistica, ricreativa ed anche editoriale nei campi di interesse sociale, con finalità educativa, formativa ed informativa;
- La diffusione e promozione di una cultura tecnico-scientifica mirata ad educare, istruire ed informare i propri soci circa le tematiche inerenti alle discipline di interesse sociale, con particolare riferimento al mondo dell’innovazione e alla rivoluzione digitale;
- La promozione di una cultura di confronto, di ascolto, di aggregazione e di formazione (anche universitaria e post-universitaria) volta a facilitare e diffondere l’informazione digitale e la condivisione di soluzioni tecnologiche e tecniche, agevolando, sostenendo e promuovendo la crescita di tutte le organizzazioni del panorama italiano.
Per raggiungere tali scopi l’Ente potrà inoltre promuovere ed organizzare percorsi educativi, viaggi didattici, corsi, incontri, conferenze, convegni, seminari rassegne, mostre ed eventi, stage, centri di studio, workshop, serate tematiche e fiere negli ambiti di interesse sociale (sia in Italia che all’estero) nonché momenti di socializzazione fra i soci. Potranno anche essere realizzati, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, pubblicazioni, volantini, gadget, webinar, canali didattici su televisioni locali, nazionali e satellitari o dedicati in Live-streaming via Internet, videoconferenze singole e/o di gruppo, articoli, podcast, siti Internet, account social networks o iniziative di conoscenza attinenti agli ambiti di interesse sociale.
L’Ente potrà inoltre esercitare anche altre attività rispetto a quelle appena indicate, purché volte a una migliore attuazione delle attività di interesse generale promosse e in ogni caso in via esclusivamente secondaria e strumentale a queste ultime, in conformità alla normativa vigente; ciò, in particolare: (i) tenendo conto dell’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle predette attività di interesse generale; (ii) gestendo a vario titolo strutture e impianti di diversa natura e cura; (iii) curando altresì eventualmente la somministrazione di alimenti e bevande.
Tali attività potranno consistere, in via esemplificativa e non esaustiva, nella promozione e/o organizzazione e/o gestione di: eventi sponsorizzati, eventi a pagamento, canali sponsorizzati, viaggi sponsorizzati, formazioni, vendita di report, dati e statistiche aggregate e in forma anonima, gruppi di acquisto, collaborazioni con head hunter e società di ricerca e selezione.
Nel caso di esercizio di ulteriori attività diverse rispetto a quelle appena elencate, la loro individuazione potrà essere operata da parte dell’assemblea dei soci convocata in sede ordinaria.
L’Ente potrà inoltre collaborare con altri Enti e/o Amministrazioni Pubbliche mediante un coinvolgimento attivo nelle attività di co-programmazione e co-progettazione funzionali all’individuazione dei bisogni da soddisfare e delle relative modalità nonché risorse disponibili, al fine di meglio contribuire alla promozione delle proprie attività di interesse generale. Sempre per il medesimo scopo, l’Ente potrà altresì collaborare con soggetti giuridici (nazionali e/o internazionali) di natura privata.
L’Ente accetta espressamente e applica statuto e regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi degli Enti e/o Federazioni cui deliberasse di aderire. Durante la vita dell’Ente è vietato distribuire utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale a meno che tale possibilità sia imposta dalla legge. Gli eventuali utili o avanzi di gestione potranno essere utilizzati unicamente per la realizzazione delle attività di interesse generale ed in via secondaria e strumentale di quelle diverse.
ART. 5 – SOCI
L’Ente concede la qualifica di socio a tutti coloro che partecipano alla vita associativa previa accettazione dello statuto sociale, degli eventuali regolamenti, nonché previa ammissione dei medesimi ai sensi dell’articolo 6 che segue, portando con continuità il loro contributo. I soci costituiscono le assemblee ordinarie e straordinarie dell’Ente nel rispetto dei principi di uguaglianza e democraticità interna.
I soci sono in numero indeterminato ma il numero massimo dei medesimi potrà essere limitato in qualsiasi momento da parte dell’assemblea convocata in sede ordinaria. Se maggiorenni, i soci hanno ciascuno diritto ad un voto per approvare o modificare statuto e regolamenti interni, per approvare bilanci e rendiconti e per eleggere gli organi direttivi dell’Ente. Ogni socio maggiorenne ha diritto di candidarsi alle cariche sociali e ha diritto ad un voto. È esclusa qualsiasi forma di partecipazione temporanea alla vita associativa.
ART. 6 – PROCEDURA DI AMMISSIONE DEI SOCI
L’ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell’organo di amministrazione su domanda dell’interessato. La deliberazione dovrà essere comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati.
In particolare, per ottenere l’iscrizione all’Ente occorre:
- Fare richiesta alla segreteria compilando l’apposito modulo predisposto dall’Ente;
- Accettare quanto contenuto nel modulo di adesione e negli eventuali allegati, le norme dell’atto costitutivo, dello statuto, degli eventuali regolamenti, nonché ogni altra previsione necessaria per il perfezionamento dell’adesione all’Ente e/o il mantenimento della qualifica di socio (quale, a titolo esemplificativo, l’accettazione della privacy policy);
- Versare la quota associativa.
L’ammissione nell’Ente è subordinata all’accoglimento della domanda da parte dell’organo di amministrazione. In caso di domande di ammissione presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale ovvero la tutela.
Tutti i soci possono rinnovare ogni anno la loro iscrizione previa approvazione della domanda di rinnovo da parte dell’organo di amministrazione e, a seguito dell’approvazione della domanda, i medesimi soci sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura e secondo le modalità stabilite all’inizio di ogni anno sociale. È onere dell’organo di amministrazione motivare e comunicare l’eventuale rigetto della domanda di ammissione entro 60 giorni dalla sua presentazione direttamente all’interessato.
ART. 7 – DIRITTI DEI SOCI
Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati agli stessi doveri. In particolare, a ciascun socio è consentito di frequentare gli spazi sociali e di partecipare alle iniziative e alle attività organizzate, secondo le modalità previste nel regolamento e nei limiti di quanto disposto nello statuto.
Tutti i soci sono tenuti in particolare:
- A osservare le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti e tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- A non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con i principi condivisi dall’Ente;
- Al pagamento della quota associativa annuale e delle eventuali quote integrative richieste per la partecipazione a determinate iniziative;
- A difendere il buon nome dell’Ente e a osservare le regole degli Enti e/o delle Federazioni ai quali l’Ente deciderà di affiliarsi.
Fermi i diritti garantiti a ciascun socio in virtù dello Statuto e, in generale, al principio di democraticità, l’Ente si riserva la facoltà di offrire servizi aggiuntivi (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la partecipazione a determinati eventi) a un numero limitato di soci previo pagamento di quote integrative rispetto alla quota sociale, in conformità alla precedente lettera c) del presente articolo.
ART. 8 – DECADENZA DEI SOCI
I soci cessano di appartenere all’Ente:
- Per rinuncia fatte pervenire in forma scritta all’organo di amministrazione;
- Per morosità nel pagamento delle quote;
- Per esclusione, deliberata dall’organo di amministrazione, pronunciata contro il socio che commetta azioni disonorevoli entro e fuori dall’Ente o che, con la sua condotta, costituisca comprovato ostacolo al buon andamento del sodalizio;
- Per perdita dei requisiti essenziali, specificati nel regolamento vigente al momento dell’iscrizione.
A carico dei soci possono essere adottati provvedimenti di ammonizione e di sospensione, valutata la gravità dei comportamenti tenuti e dopo aver contestato all’associato, per iscritto, i fatti che giustificano il provvedimento.
L’associato ha diritto di presentare le proprie difese entro 5 giorni dalla data di ricevimento delle contestazioni, o, comunque, entro i termini previsti dalle normative di legge vigenti. La mancata presentazione delle difese nei termini previsti non impedisce la decisione dell’organo di amministrazione.
La competenza per decidere in merito all’esclusione di un associato è rimessa all’organo di amministrazione, il quale provvederà con delibera motivata.
ART. 9 – VOLONTARI E ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA
L’Ente potrà avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed in tal caso sarà tenuto ad iscriverli in un apposito registro qualora svolgano la loro attività in modo non occasionale. L’attività del volontario non potrà essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario potranno esclusivamente essere rimborsate dall’Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall’Ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Qualora l’Ente decidesse di avvalersi di volontari dovrà assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
ART. 10 – ESERCIZIO SOCIALE
L’esercizio sociale si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro 90 giorni dalla chiusura dell’esercizio sarà predisposto dall’organo di amministrazione il bilancio di esercizio di cui all’art. 21 che segue.
ART. 11 – LIBRI SOCIALI
L’Ente tiene:
- Il libro degli associati;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione;
- Il libro dell’organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se nominati).
Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta e motivata all’organo di amministrazione.
ART. 12 – ORGANI SOCIALI
Gli organi dell’Ente sono i seguenti:
- Assemblea dei soci;
- Organo di amministrazione;
- Organo di controllo (eventuale, ricorrendone i presupposti secondo le previsioni di cui al D. Lgs. 117/2017);
- Revisore legale dei conti (eventuale, ricorrendone i presupposti secondo le previsioni di cui al D. Lgs. 117/2017);
- Collegio dei Probiviri (eventuale).
ART. 13 – ASSEMBLEA DEI SOCI
L’assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Ente, regola la vita associativa ed è convocata in sedute ordinarie e straordinarie.
ART. 14 – DIRITTO DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Ente tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa all’atto della convocazione dell’assemblea, e per essi sussiste il principio del voto singolo. Agli associati che siano Enti del Terzo Settore potranno essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di 5, in proporzione al numero dei loro associati.
Ciascun associato potrà farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione, fino ad un massimo di 3 qualora la compagine sociale sia inferiore a 500 unità, 5 se superiore.
ART. 15 – FUNZIONI DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI
L’assemblea dei soci:
- Nomina e revoca i componenti di tutti gli organi sociali;
- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Approva il bilancio d’esercizio, consuntivo e preventivo, ed il bilancio sociale (quest’ultimo se necessario) entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sulle modificazioni dello statuto;
- Approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Ente;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto;
- Delibera, su richiesta dell’organo di amministrazione e nei limiti dello statuto, sull’indirizzo dell’attività di interesse generale e sulla gestione dell’Ente;
- Delibera in merito al perseguimento di eventuali ulteriori attività diverse rispetto a quelle di cui all’art. 4 che precede.
Tutte le deliberazioni dell’assemblea, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità e eguaglianza, sono rese pubbliche mediante affissione alla bacheca sociale per almeno 15 giorni consecutivi. Ogni socio ha diritto di chiedere copia delle deliberazioni pagando le sole spese di riproduzione. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano le responsabilità dell’organo di amministrazione, i componenti di quest’ultimo non hanno diritto di voto. L’assemblea può inoltre prevedere l’intervento dei soci mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
ART. 16 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI
La convocazione dell’assemblea, oltre che dall’organo di amministrazione a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci che proporranno l’ordine del giorno. In tal caso l’assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione, che deve avvenire tassativamente almeno 15 giorni prima della data di svolgimento dell’assemblea e deve contenere l’ordine del giorno, può avvenire alternativamente mediante apposito avviso affisso all’albo dell’Ente, oppure mediante comunicazione affissa sulla bacheca del sito web/blog o dei social network utilizzati, oppure ancora mediante posta elettronica ordinaria e/o certificata.
ART. 17 – VALIDITÀ ASSEMBLEARE
In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con l’intervento di almeno la metà degli associati, e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.
L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti, salvo non sia diversamente disposto dallo statuto in relazione a determinate deliberazioni dell’assemblea straordinaria.
ART. 18 – MODIFICHE DELLO STATUTO
Le eventuali modifiche dello statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall’assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all’ordine del giorno. Per modificare lo statuto sociale occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati intervenuti in assemblea.
ART. 19 – ORGANO DI AMMINISTRAZIONE
L’organo di amministrazione, i cui componenti sono rieleggibili, è composto da un numero di membri compreso fra 3 e 7 e nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario/Tesoriere, oltre che eventuali altri Consiglieri. Essi dovranno chiedere l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, non appena verrà istituito, entro 30 giorni dalla loro nomina e secondo le modalità stabilite dalla normativa di riferimento. Potrà essere nominato un Presidente onorario da scegliere fra le persone che, con la loro attività, abbiano dato particolare lustro all’Ente. Tutte le cariche sociali, per le quali è richiesto il rispetto di requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, si intendono a titolo volontaristico e gratuito.
L’organo di amministrazione dura in carica per 3 anni e delibera validamente con l’intervento della metà più uno dei suoi componenti, con il parere favorevole della maggioranza degli intervenuti. Si riunisce periodicamente almeno 4 volte l’anno e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei suoi componenti lo richieda espressamente. In caso di necessità, demanda la fissazione delle proprie regole di funzionamento ad apposito regolamento. A parità di voti prevale il voto del Presidente. In caso di difficoltà legate alla eventuale distanza fisica dei componenti, potranno essere attivate tutte le necessarie modalità di comunicazione attraverso il ricorso alla videoconferenza, validate e certificate in modo trasparente da comunicazioni formalizzate, eventualmente anche attraverso il ricorso alla firma digitale.
In caso di decadenza o dimissioni dei relativi componenti, l’organo di amministrazione sarà integrato con i membri della lista dei non eletti alla precedente assemblea in base al numero di voti ricevuti e, in caso di esaurimento della lista, si provvederà alla convocazione dell’assemblea degli associati per l’elezione dei soli membri dell’organo di amministrazione mancanti rispetto al numero previsto dallo statuto. In caso di assenza e/o esaurimento di membri non eletti, le funzioni dell’organo di amministrazione saranno svolte ad interim dai componenti dimissionari per il periodo massimo di 6 mesi, e ciò al fine di consentire all’Ente di individuare i nuovi membri dell’organo di amministrazione.
ART. 20 – FUNZIONI DELL’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE
L’organo di amministrazione esercita le seguenti funzioni:
- Cura il raggiungimento dei fini per cui è stato costituito l’Ente nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale alla base dell’attività di interesse generale promossa e di quant’altro stabilito dallo statuto;
- Attua le deliberazioni dell’assemblea;
- Delibera sulla procedura di ammissione dei soci e sull’eventuale esclusione;
- Predispone il bilancio d’esercizio, consuntivo e preventivo, ed il bilancio sociale (quest’ultimo se necessario), entro 90 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, da sottoporre all’assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, riferendo altresì sull’attività di interesse generale svolta e su quella in programma;
- Stabilisce le quote che i soci versano annualmente a seconda delle esigenze sociali, dell’attività svolta e delle condizioni finanziarie dell’Ente;
- Designa i collaboratori tecnici preposti alle varie attività sociali e ne attribuisce gli incarichi necessari per il funzionamento dell’Ente, determinandone le caratteristiche;
- Convoca l’assemblea ordinaria e le eventuali assemblee straordinarie;
- Delibera sui provvedimenti disciplinari a carico dei soci.
ART. 21 – BILANCIO D’ESERCIZIO
Il bilancio d’esercizio dovrà consentire la ricostruzione delle vicende economiche e finanziarie dell’Ente secondo criteri di chiarezza e veridicità e dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale – con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’Ente – e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e delle attività di interesse generale promosse.
Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a 220.000,00 euro/anno il bilancio sociale d’esercizio potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.
Nel caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1.000.000,00 euro/anno l’Ente dovrà depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (non appena verrà istituito) e pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale, redatto secondo le linee guida di riferimento. Nel caso, invece, di ricavi, vendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 100.000,00 euro/anno l’Ente pubblicherà nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.
ART. 22 – PRESIDENTE
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Ente e dispone del potere di firma sociale. Egli convoca e presiede l’organo di amministrazione e ne esegue le deliberazioni. Il Presidente è responsabile del funzionamento dell’Ente e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell’Ente stesso. Coordina lo svolgimento delle manifestazioni e dell’attività, firma la corrispondenza che impegna il sodalizio e mantiene i contatti con i diversi Enti. Nel caso di assenza e/o impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente.
ART. 23 – RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI SOCIALI
I componenti dell’organo di amministrazione e dell’organo di controllo, nonché il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono solidalmente del buon andamento dell’Ente, sia sul piano morale che su quello finanziario, secondo le vigenti normative di legge, nei confronti dell’Ente stesso, dei creditori sociali, dei costituenti, degli associati e dei terzi.
ART. 24 – ORGANO DI CONTROLLO
L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e del suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida adottate con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, c. 2, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria esclusivamente quando siano superati per due esercizi consecutivi 2 dei seguenti limiti:
- Totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
ART. 25 – REVISORE LEGALE DEI CONTI
Le funzioni di controllo finanziario sono esercitate dal revisore legale dei conti. Esplica il mandato affidato in conformità alle leggi vigenti. Qualora ravvisi irregolarità, deve comunicarle per iscritto all’organo di amministrazione per i necessari provvedimenti. In caso di inerzia dell’organo di amministrazione, il revisore convocherà l’assemblea per le dovute comunicazioni. La nomina del revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro è obbligatoria esclusivamente quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
- Totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.110.000,00 euro;
- Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.220.000,00 euro;
- Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.
ART. 26 – PATRIMONIO
Il patrimonio dell’Ente, comprensivo di beni mobili e immobili, quote associative, contributi, lasciti, donazioni, ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate (anche da gestioni accessorie, eventualmente organizzate dallo stesso), è utilizzato e destinato allo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale indicati ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Concorrono altresì alla formazione del patrimonio dell’Ente i proventi incassati in occasione di raccolte fondi ed iniziative analoghe poste in essere al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale realizzate anche in forma organizzata e continuativa nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza.
È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione. La quota associativa non è rivalutabile ed è intrasmissibile.
ART. 27 – DURATA
La durata dell’Ente è illimitata. L’Ente non potrà essere sciolto se non in base a specifica deliberazione dell’assemblea dei soci.
ART. 28 – SETTORI E SEZIONI
L’Ente potrà strutturarsi in settori di attività disciplinati da specifici regolamenti e potrà altresì costituire delle sezioni in luoghi diversi dalla propria sede legale per un migliore conseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché delle attività di interesse generale promosse.
ART. 29 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie tra i soci, e tra questi e l’Ente e i suoi organi, saranno sottoposti alla competenza del Collegio di Probiviri, composto da 3 membri nominati dall’assemblea. Essi giudicheranno senza formalità di procedura e il loro giudizio sarà inappellabile.
ART. 30 – SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Ente è deliberato dall’assemblea dei soci convocata in sede straordinaria, con l’approvazione di almeno tre quarti dei soci intervenuti in assemblea.
In caso di scioglimento, il patrimonio residuo dell’associazione è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, la cui individuazione spetterà all’assemblea dei soci, secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
ART. 31 – NORMA DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge.